Si porta a conoscenza che la Nota Direttoriale prot. n. 23373 del 30 ottobre 2020 emanata dal Direttore Generale dell’USR Marche contiene indicazioni e chiarimenti per la riammissione a scuola di alunni e studenti.
Per i rientro in comunità la Nota cita la Circolare n. 32850 del Ministero della Salute del 12/10/2020 che prevede che:
– I Casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test molecolare).
-I Casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare negativo (10 giorni + test molecolare).
– i Casi positivi a lungo termine ossia le persone che pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la certificazione di guarigione viene prodotta dal Dipartimento di Prevenzione, che segue direttamente le attività diagnostiche.
In caso di patologie diverse da COVID-19, quindi con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una Attestazione che l’alunno/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
In caso di assenza di sintomi riconducibili a Covid-19, ossia quando non viene richiesta l’esecuzione del tampone, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità.
Per gli alunni delle scuole dell’infanzia per assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della certificazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG) attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive è l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica come previsto nel Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3/8/2020. In caso di assenza per 3 giorni o meno di 3 giorni il rientro a scuola può avvenire con autodichiarazione del genitore o titolare della responsabilità genitoriale (v. Modello allegato alla presente, Allegato 2).
Per gli studenti delle scuole primarie e secondarie il rientro può avvenire con autodichiarazione (v. Modello allegato alla presente, Allegato 2) del genitore o titolare della responsabilità genitoriale oppure con certificato medico nei casi previsti dall’art.43 comma 2 della Legge regionale 8/2019 (se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale o nazionale per esigenze di sanità pubblica; se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina).
L’assenza dell’alunno/studente perché in quarantena viene certificata dall’ Attestazione di quarantena rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta ASUR competente per territorio.
Riguardo i contatti stretti asintomatici, la Circolare n. 0032850 del Ministero della Salute del 12/10/2020 specifica che gli stessi devono osservare: − un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione del caso; oppure − un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
La valutazione del contatto stretto di caso positivo (referto di positività al test molecolare rilasciato da laboratorio validato e autorizzato) è di competenza del Dipartimento di Prevenzione, come specificato nel documento allegato 21 del DPCM 13/10/2020.
Ciò premesso Il Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che sono contatti stretti i compagni di classe di alunno positivo (con referto di positività al test molecolare) nelle scuole secondarie di I e II grado nonché i docenti delle classi per la scuola dell’Infanzia e Primaria e quindi per costoro è disposta, di norma, la quarantena. La scuola pertanto procede nei casi in argomento secondo quanto come sopra comunicato dal Dipartimento per la Prevenzione.
In caso di assenza non per malattia si potranno utilizzare i modelli scolastici già in uso (Allegato 1)


Allegato 1
Allegato 2
Schema riassuntivo